OBBLIGO VACCINALE – SCARICA LA DIFFIDA PER IL DATORE DI LAVORO E LA ASL DI COMPETENZA

Di seguito trovate la Diffida dall’adempimento del D.L. 1.4.21 n.44 elaborata dall’Avvocato Polacco, in merito alle disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS Covid2 mediante previsioni di obblighi vaccinali per il comparto sanità, da presentare al vostro datore di lavoro e al Servizio Vaccinale della ASL di propria competenza.

Il D.L. 1.4.21 n.44 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS Covid2 mediante previsioni di obblighi vaccinali per il comparto sanità” all’art. 4 comma 3) prevede che entro 5 giorni dalla data in vigore del presente decreto ciascun ordine professionale competente e ciascun datore di lavoro, del comparto sanità, trasmettano gli elenchi degli iscritti e lavoratori alla propria regione di competenza.

Di conseguenza, al comma 4) prevede che le Regioni, per tramite dei propri sistemi informativi vaccinali, segnalino immediatamente alle ASL i nominativi non vaccinati negli elenchi ricevuti.

Il comma 5) prevede che l’Azienda sanitaria invita l’interessato non ancora vaccinato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuata vaccinazione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione ed in caso di mancata presentazione invita l’interessato a sottoporsi alla vaccinazione indicando modalità e termini. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione l’azienda sanitaria invita l’interessato a trasmettere immediatamente la certificazione attestante l’adempimento vaccinale.

Al comma 6) prevede che decorsi i termini di cui al comma5), l’azienda sanitaria ne da comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro ed all’ordine di appartenenza e l’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere mansioni o prestazioni che implicano contatti interpersonali.. La sospensione di cui al comma 6 è comunicata all’interessato dall’ordine professionale di appartenenza.

Il comma 8) prevede che ricevuta la comunicazione di cui al co.6 il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni anche inferiori con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate ovvero, se non possibile, durante la sospensione non è dovuta retribuzione fino a non oltre il 31.12.2021.

Queste norme sono assolutamente contrarie a leggi attuali statali non abolite, allo statuto dei lavoratori, all’art. 2103 C.C.,  alle leggi sulla privacy ed in particolare al D.Lgvo n.51/18 , violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 10,11 13, 32 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 1 e 2, 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo dell’art. 3, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali dell’UE, dell’art. 168 e 169 TFUE, degli artt. del Codice di Norimberga, della Dichiarazione di Helsinki, della Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 154 del 28.03.2001. Anche ed in particolare.

L’art. 1 della Convenzione di Oviedo impegna gli Stati  alla salvaguardia delle Libertà Fondamentali dell’essere umano riguardo l’applicazione della medicina. L’art. 2 sancisce il primato assoluto dell’essere umano: “L’interesse e il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società o della scienza” ed anche ai sensi dell’art. 5 “Nessun intervento in campo sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona a cui esso è diretto vi abbia dato un consenso libero ed informato. Ai sensi dell’art. 16 nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che il consenso di cui all’art. 5 non sia stato dato espressamente, specificamente e per iscritto, e dunque corrisponda ad un consenso informato.

Sono stati autorizzati, all’immissione in commercio, dalla Commissione Europea attraverso l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e quindi in Italia attraverso l’AIFA, i seguenti vaccini covid: Pfizer, Moderna, Astrazeneca (ora Vaxzevria ) ed è in procinto di autorizzazione lo Janssen Johnson.

L’AIFA, alla data del 1 marzo ’21 pubblica sul proprio sito governativo i fogli illustrativi (“bugiardini”)  dei suddetti vaccini e tra questi si legge:

“COMPOSIZIONE: adenovirus di scimpanzè… Prodotto in cellule renali embrionali umane geneticamente modificate mediante tecnologia del DNA ricombinante… questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI: è stata osservata molto raramente una combinazione di trombosi e trombocitopenia. Ciò include casi severi che si presentano come trombosi venosa… alcuni casi hanno avuto esito fatale…

SOGGETTI IMMUNOCOMPRESSI: l’efficacia e la sicurezza del vaccino non sono state valutate nei soggetti immunocompressi…

DURATA DELLA PROTEZIONE: la durata offerta dal vaccino non è nota…

LIMITAZIONI DELL’EFFICACIA DEL VACCINO: La protezione inizia dopo circa tre settimane dalla prima dose… i soggetti potrebbero essere non protetti fino a 15 giorni dopo la somministrazione della seconda dose…

I dati degli studi clinici attualmente disponibili non consentono una stina dell’efficacia del vaccino in soggetti di età superiore ai 55 anni

GRAVIDANZA: L’esperienza sull’uso del vaccino in donne in gravidanza è limitato

FERTILITA’: Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi

INTERAZIONE CON ALTRI MEDICINALI: Non sono stati effettuati studi di interazione con altri medicinali”[1].

Per tutti questi motivi è possibile procedere a DIFFIDA scaricando QUESTO MODULO.

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Attraverso questa diffida in cui si invita preventivamente il Servizio Vaccinale della ASL di propria competenza, a mettere a conoscenza del sottoscritto la marca di vaccino che si intende inoculare al sottoscritto, il numero del lotto, il numero del codice a barre, la data di scadenza e la certificazione di conservazione secondo quanto prescritto e le generalità del personale addetto all’inoculazione, inviando preventivamente al sottoscritto il modulo di consenso informato redatto secondo quanto previsto dalle attuali norme. 

I soggetti destinatari a non porre in essere azioni lesive e/o contrarie alle attuali normative statali , sovranazionali vigenti inderogabili .

Si diffida dal porre in essere, nei confronti dello scrivente, eventuali azioni penalmente perseguibili, in ordine ai reati di cui agli artt. 610 cp violenza privata, art. 612 co.2/3 minacce , art. 649 tentata estorsione.

Specificatamente, si intima e diffida il Servizio Vaccinale della propria regione dal cedere/ mettere a disposizione a terzi i dati sensibili vaccinali del sottoscritto in relazione ai quali NON PRESTA IL PROPRIO CONSENSO alla loro cessione/diffusione, così come tutelato dalla vigente normativa.

Si diffida il proprio datore di lavoro mettere a disposizione di terzi  i dati  del sottoscritto in relazione ai quali NON PRESTA IL PROPRIO CONSENSO alla loro cessione/diffusione, così come tutelato dalla vigente normativa. 

Si diffida il proprio datore di lavoro dall’astenersi dal mettere in atto azioni potenzialmente lesive dei diritti del lavoratore come tutelate e protette dall  art. 55 D.Lgs 20.2.2015  e dall’art. 2103 CCIl lavoratore(1) deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi.

Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo(2).

[1] https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_000690_049314_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3

 

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