Riportiamo il comunicato stampa di Comicost, rivolto ai cittadini over 50 che stanno ricevendo gli avvisi di procedimenti perché inadempienti all’obbligo vaccinale.
COMUNICATO N.57 del 12 Aprile 2022
CONSIGLI PER GLI OVER 50 – AVVISO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
Cari Tesserati e Cari Over 50,
come ormai tutti sanno gli ultracinquantenni stanno ricevendo questa famigerata COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ex art. 4-sexies del DL 44/2021 convertito in Legge n.76/2021.
Si tratta quindi di un atto previsto dalla Legge, benché evidentemente illegittima, che conferisce poteri a destra e a manca senza alcun fondamento Costituzionalmente previsto.
Ma non solo, nella comunicazione il Ministero della Salute dichiara espressamente che le sanzioni pecuniarie sono previste “nei confronti dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da Sars-Cov-2”.
Tale affermazione è falsa in quanto, come tutti gli studi degli ultimi mesi (Lancet e gli stessi bugiardini) e la realtà quotidiana hanno dimostrato, il cosiddetto vaccino cura la malattia Covid-19 e non previene alcun contagio – anzi NON IMMUNIZZA – per esplicita ammissione persino delle case produttrici.
Pertanto la prima azione da fare è quella di denunciare il Ministro della Salute e chiunque ponga mano ai fatti-reato per falso ideologico ed anche per tentata estorsione.
Comicost aveva già predisposto una diffida per gli Over 50 indirizzata al Ministero della Salute e all’Agenzia delle Entrate – Riscossioni e ha messo a disposizione dei Tesserati, oltre al Modulo per redigere la denuncia, un’istanza di annullamento in Autotutela da inviare al Ministero della Salute, all’Asl e all’Agenzia delle Entrate, nonché una lettera di contestazione in riscontro ai soggetti sopra menzionati ed ai responsabili del procedimento amministrativo, i quali verranno edotti del fatto che sono complici del reato denunciato.
Teniamo però a precisare che tali formalità non sono indispensabili e che ognuno dovrebbe agire secondo coscienza in quanto sostanzialmente è prevedibile che in ogni caso, indipendentemente dalla reazione dell’interessato, le sanzioni verranno applicate nelle modalità previste dall’art. 4-sexies del DL 44/21.
Va però detto che, entro 180 giorni dall’accertamento congiunto da parte dell’ASL e dell’Agenzia delle Entrate ed in assenza di eventuali esenzioni, verrà notificato un “Avviso di Addebito” e che all’interessato verrà intimato di pagare la sanzione entro sessanta giorni.
Avverso tale obbligo potrà essere proposta opposizione al Giudice di Pace – anche senza avvocato – nel termine di trenta giorni dalla notifica dell’Avviso di Addebito.
Sarà nostra cura predisporre, per i tesserati, lo schema base per il ricorso al GdP quando ve ne sarà l’esigenza. I costi saranno certamente superiori alla sanzione in caso di assistenza legale.
E’ importante sapere che in caso di mancato pagamento della sanzione l’Avviso di Addebito avrà valore di “Titolo Esecutivo” e che pertanto l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’azione di recupero mediante le procedure standard, pignoramento presso terzi, fermo amministrativo etc.
Ribadiamo però il concetto per. Cui tale procedura, benché prevista da una norma, sia palesemente illegittima, ricattatoria ed estorsiva.
Rimane da valutare se sia o no il caso di pagare la sanzione. Ricordiamo che una volta pagata la sanzione non si può ricorrere per farla dichiarare illegittima, ma si potrà in ogni caso portare avanti l’azione penale. E ricordiamo altresì che l’obbligo vaccinale per gli over 50 vige fino al 15 giugno 2022.
IL PRESIDENTE