Green Pass: cosa prevede la legge? come comportarsi? – Il Vademecum della Comm. Legale R2020

Le norme attualmente in vigore non istituiscono un obbligo generale alla vaccinazione, ma introducono limitazioni delle libertà per chi non possiede il cd. “green pass”. COSA SI PUO’ FARE IN VIA PREVENTIVA O PER PREDISPORRE DEL MATERIALE CHE POSSA RISULTARE UTILE IN UN EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO? L’Area Legale R2020 ha preparato un Vademecum per il Green Pass.

GREEN PASS”  QUADRO NORMATIVO
Decreto Legge n. 105/2021

“A far data dal 6 agosto 2021, e’ consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti servizi e attivita’:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita’ al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita’ di ristorazione;

h) attivita’ di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino’, di cui all’articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita’ di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone”.

Decreto Legge n. 111/2021

“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonche’ gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19
di cui all’articolo 9, comma 2”.

A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, e’ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo
continuativo o periodico su un percorso che collega piu’ di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e
prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale”.

COSA SI PUO’ FARE IN VIA PREVENTIVA O PER PREDISPORRE DEL MATERIALE
CHE POSSA RISULTARE UTILE IN UN EVENTUALE SUCCESSIVO GIUDIZIO.

Verifica la presenza di eventuali patologie che possano determinare un esonero dalla vaccinazione o dall’effettuazione di tamponi naso-faringei (per i tamponi, ad es. problemi di epistassi). Laddove il medico curante si rifiuti di rilasciare certificazione, invia a mezzo pec tutta la documentazione atte
stante il tuo stato di salute e diffida il medico a rilasciare la certificazione di esenzione.

Verifica se il locale o il mezzo di trasporto a cui stai per accedere rientra o meno in una delle categorie indicate sopra. A tal proposito, ricorda che il cd. “green pass” non è ad oggi richiesto per il  trasporto pubblico locale (metro, tram, autobus, treni regionali).

Ricorda che l’eventuale controllo del green pass può essere effettuato solo attraverso l’App “VERIFICAC19”, per cui se il richiedente ne è sfornito non può verificare nulla.

Ricorda che il richiedente non può pretendere l’esibizione di documenti di identità, tranne se non si tratti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni (tuttavia, laddove il richiedente abbia il dubbio che il QR Code non sia autentico, potrà richiederti il documento di identità, pur non es
sendo pubblico ufficiale).

Informa in ogni caso il richiedente che, anche se osserva le previsioni di cui al D.L. 105 del 23/07/2021 e D.L. 111/2021, ciò non esclude che tu possa agire in sede civile e penale contro di lui e contro tutti i soggetti responsabili delle restrizioni, anche con richiesta di risarcimento danni. E ciò
per una serie di motivazioni, tra cui le seguenti:

  • Non esiste, ad oggi, alcuna legge emanata dal Parlamento Italiano che abbia disposto un obbligo generalizzato e per tutti i cittadini alla vaccinazione. Le norme attualmente in vigore, infatti, non istituiscono un obbligo generale alla vaccinazione, ma introducono limitazioni delle libertà per chi non possiede il cd. “green pass”. Esse sono, in ogni caso, subordinate alla Costituzione Italiana, alla normativa e ai Regolamenti europei;
  • Il punto n. 36 del Regolamento (UE) 953/2021 dispone che: “è necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non  rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate”. Lo stesso D.L. 105/2021 stabilisce che “Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 (sopra citati)”;
  • La Risoluzione 2361/2021 del Consiglio d’Europa, tra le altre cose, prevede di: garantire che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno sia sottoposto a pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere vaccinato se non lo desidera; garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non voler essere vaccinato;
  • Laddove la propria Regione si trovi in “zona bianca” evidenziare che non sussistono valide ragioni per consentire limitazioni alla libertà di circolazione, atteso che la zona bianca per stessa previsione legislativa non indica situazioni di particolare gravità e emergenza;
  • Se del caso, fai mettere a verbale le tue osservazioni.

Quale extrema ratio porta con te un test salivare negativo e chiedi di poter avere accesso con il citato test salivare.
Ricorda di effettuare ogni richiesta in forma scritta, a mezzo pec o racc. a/r.

Ricorda, in ogni caso, che le previsioni inerenti il cd. “green pass” sono contenute in un decreto legge, il quale – laddove non dovesse essere convertito in legge – perderebbe la sua efficacia; e, altresì, che lo stato di emergenza e’ stato ad oggi prorogato fino a dicembre 2021. Per cui, tutte le citate restrizioni sono caratterizzate da precarieta’ e al momento non hanno carattere definitivo.

PERSONALE SCOLASTICO E STUDENTI.

Il personale scolastico potrebbe procedere ad inoltrare una comunicazione/diffida all’Istituto Scolastico di appartenenza, al Ministero dell’Istruzione e alla Presidenza del Consiglio in cui, tra le altre cose, si offre innanzitutto la propria prestazione lavorativa e si diffida a voler garantire l’ingresso a scuola, poi: si evidenzia la mancanza di un obbligo vaccinale, il carattere sperimentale dei vaccini, la contagiosità dei vaccinati e quindi la discriminazione che si creerebbe atteso che per gli stessi non vi è obbligo di fare tampone; la disponibilità – eventualmente – ad effettuare test non invasivi (come i test salivari) senza oneri a carico del lavoratore;
Essere consapevoli che in caso di provvedimento di sospensione si dovrà procedere ad impugnare lo stesso davanti all’autorità giudiziaria;

Anche gli studenti potrebbero procedere ad inoltrare una comunicazione all’Università di appartenenza, al Ministero dell’Istruzione e alla Presidenza del Consiglio in cui, tra le altre cose, si evidenzia innanzitutto il proprio interesse a frequentare le lezioni e a sostenere gli esami in presenza e poi: si evidenzia la mancanza di un obbligo vaccinale, il carattere sperimentale dei vaccini, la contagiosità dei vaccinati e quindi la discriminazione che si creerebbe atteso che per gli stessi non vi è obbligo di fare tampone; la disponibilità – eventualmente – ad effettuare test non invasivi (come i test salivari) senza oneri a carico dello studente stesso;

In caso di esito negativo essere consapevoli della necessità di dover adire l’autorità giudiziaria.

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