L’articolo 3 della Costituzione recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».
di Sara Cunial
Tra le condizioni personali – in teoria – dovrebbe essere inclusa la salute della persona, che di fatto non può essere usata per discriminare, tanto quanto le opinioni politiche di una persona riguardo ad una scelta politica del Governo da esso non condivisa.
Il bando di concorso Estate INPSieme estero e vacanze tematiche in Italia 2022, pubblicato il 31 marzo 2022, prevede, all’articolo 3, comma 5: «Tutti gli studenti ammessi al beneficio di età pari o superiore agli anni 12 dovranno essere in possesso di green pass, vaccinale o da guarigione. L’obbligo vaccinale è escluso per coloro che, a causa di specifiche condizioni cliniche documentate, non possano ricevere o completare il ciclo di vaccinazione. Limitatamente a tali casistiche, il partecipante dovrà essere munito di certificazione di non vaccinabilità rilasciato dalle strutture sanitarie autorizzate in base alla normativa vigente all’atto della partenza. La documentazione andrà presentata in struttura e, a richiesta per lo svolgimento delle attività previste».
Non risulta che vi sia mai stato l’obbligo vaccinale per la categoria di persone ammissibili al suddetto bando. Pertanto, tale richiesta non può essere posta come requisito di ammissibilità. La presentazione del green pass da vaccino, è inoltre una chiara violazione della privacy di una persona e un discrimine in base alle sue condizioni di salute.
La presentazione obbligatoria di un documento basato su un’azione facoltativa, che tra l’altro lede i diritti dei singoli in materia di salute in quanto terapia sperimentale (come più volte denunciato con più di un atto di sindacato ispettivo), vìola l’enunciato del secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, nel momento in cui la Repubblica, in questo caso nella figura dell’istituto pubblico dell’Inps, pone un ostacolo sociale e una limitazione della libertà del cittadino, impedendogli il suo pieno sviluppo personale e l’effettiva partecipazione alla vita della società.
Ne ho chiesto conto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere se non ritenga urgente adottare iniziative nei confronti dell’Inps per rimuovere tali ostacoli al fine di consentire a tutti i cittadini in possesso dei requisiti economici di essere ammessi al bando senza discriminazione.
Qui potete leggere la mia interrogazione a proposito: