DL 44 – OBBLIGO VACCINO PER I SANITARI – COSA FARE

Riportiamo il COMUNICATO n. 16 del 16 Maggio 2021 PER I SANITARI E PER GLI AVVOCATI CHE LI ASSISTONO redatto dal Comicost – Comitato per le libertà costituzionali.

Abbiamo constatato che i primi comunicati ufficiali dalle ATS delle varie regioni hanno iniziato ad essere recapitati ai propri destinatari.

Normalmente l’oggetto è il seguente: “D.L. 44 – Art.- 4 – omissis – invito agli adempimenti conseguenti”. Con tale lettera l’ATS comunica ai soggetti destinatari l’obbligatorietà a sottoporsi a vaccinazione gratuita e richiede di inoltrare la documentazione comprovante:

  • Effettuazione della vaccinazione;
  • Il differimento della stessa in caso di accertato pericolo della salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale;
  • La presentazione della richiesta di vaccinazione (con il codice di prenotazione)
  • Oppure l’insussistenza dei presupposti per la vaccinazione di cui all’art. 4 comma 1 del D.L. 44/2021.

L’ATS prosegue indicando che “la documentazione dovrà essere trasmessa – entro 5 giorni dal ricevimento della presente – direttamente all’ATS:

  • Mediante pec;
  • Mediante raccomandata;
  • Mediante consegna presso il protocollo della sede dell’ATS.

Prosegue poi il comunicato indicando le conseguenze dell’inosservanza che, in ATTENZIONE, non saranno di carattere sanzionatorio, ma creeranno il presupposto per l’ATS di provvedere ad un invito formale a sottoporsi alla somministrazione del vaccino.

Infine, l’ATS avverte che in caso di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione, la medesima ATS darà comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro, all’ordine professionale di appartenenza.

Normalmente l’ATS comunicante invia un allegato – modello A) dichiarazione di conformità all’originale – in cui il soggetto viene invitato a compilarlo ed a barrare le ipotesi richieste.

Ciò detto, le risposte sono di due tipi:

  1. per coloro che non hanno i requisiti di idoneità alla vaccinazione, compilare il modulo in tal senso allegando la documentazione che ne attesti l’inidoneità stessa (malattie autoimmuni, cardiopatie, sclerosi multiple, allergia alle vaccinazioni, gravi problemi respiratori, malattia Covid- 19 già subita).
  2. Coloro che invece presentano difficoltà di vario genere e che hanno fatto richiesta al proprio medico di base di fare l’esame sierologico ovvero di fare le varie visite specialistiche, dovranno comunicare che sono in attesa di sottoporsi agli esami o alle visite richieste e che non appena avranno il quadro clinico completo provvederanno ad evadere quanto richiestogli.

Qualora il medico di base si fosse rifiutato o si dovesse rifiutare di prescrivere gli esami o le visite specialistiche di cui sopra ciò dovrà essere comunicato all’ATS, mandando tale comunicazione per conoscenza anche al medico di base, indicando una specifica diffida con la quale si invita il medico di base ad ottemperare alle richieste del paziente, pena la denuncia per omissione di atti d’ufficio che verrà successivamente depositata presso la competente Procura della Repubblica.

Il medico di base o di medicina generale non possono rifiutarsi di prescrivere le prestazioni richieste dal paziente.

Nella diffida deve essere anche indicato che qualora il richiedente dovesse incorrere in problemi fisici o psichici, il medico verrà ritenuto responsabile.

Per tutti coloro che in via residuale si ritengano perfettamente sani, ma che non intendano assolvere all’obbligo di vaccinazione, rammentiamo di riportare nella risposta i seguenti quesiti, peraltro inconfutabilmente supportati da dati o argomentazioni scientifiche.

Si chieda all’ATS:

  • Se e come verrà effettuato il consenso informato, costituzionalmente previsto e garantito;
  • Se è a conoscenza del fatto che ad oggi si sono verificate numerose conseguenze gravi o gravissime, ed anche morti, in danno a coloro che hanno ricevuto la c.d. vaccinazione Covid-19;
  • Se sono in grado di garantire al vaccinando la sicura e completa guarigione e/o prevenzione dal Covid-19;
  • Se è a conoscenza ed è in grado di garantire che il vaccinato non diventi a sua volta contagioso e fonte di propagazione della malattia Covid-19;
  • Se è a conoscenza del fatto che il farmaco è ad oggi ancora in via di sperimentazione, ne è stata temporaneamente autorizzata la commercializzazione ma non la somministrazione;
  • Se è a conoscenza del fatto che la somministrazione di massa di un farmaco sperimentale costituisce un grave crimine contro l’umanità, così come previsto dal Codice di Norimberga.

Comicost è a disposizione affinché tutti coloro che intendono ricevere la cosiddetta vaccinazione siano opportunamente tutelati e affinché tutti coloro che al momento non intendono sottoporsi alla cosiddetta vaccinazione possano far valere le proprie ragioni in ogni sede (civile, penale, amministrativa ed internazionale).

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