VACCINI – DIFFIDA AI SINDACI

Scarica la DIFFIDA da inviare al proprio Sindaco circa il mancato esercizio del dovere di informazione e la mancata verifica circa le implicazioni e impatti negativi in tema di somministrazione dei vaccini contro il “Sars-Cov-2 Covid-19”.

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Il 27 dicembre 2020, il cosiddetto “Vaccine day”, iniziava la campagna di vaccinazione contro il COVID-19 in tutta Europa, ed in Italia iniziava ufficialmente il 31 dicembre 2020.

I c.d. “vaccini” contro il Covid-19 che vengono utilizzati per la profilassi sanitaria vaccinale, sono farmaci sperimentali, ancora oggi in fase 3 di sperimentazione clinica e autorizzati in via condizionale senza gli adeguati studi propedeutici l’approvazione ordinaria di qualsiasi farmaco, che utilizzano tecnologie innovative in campo farmaceutico, tra cui l’utilizzo di un mRNA per sfruttare il sistema cellurale, al fine di sintetizzare internamente al corpo umano la proteina Spike propria del SARS-COV-2, innescando, teoricamente, una reazione interna immunitaria, ancora oggi priva di sicurezza ed efficacia dimostrata. Alcuni di questi farmaci utilizzano altresì virus OGM di Adenovirus di diverso tipo, per la consegna del pacchetto genetico di mRNA, dando ulteriori problemi legati all’integrazione nel DNA della cellula bersaglio di parte del DNA del virus vettore, mentre altri consegnano il pacchetto in un involucro lipidico altamente allergeno e mai approvato da EMA prima d’ora. Nel merito ho presentato una interrogazione in Consiglio Regionale sul fatto che tali farmaci siano di fatto sperimentali (definendola una “terapia genica piuttosto che una vaccinazione”) e come tali vadano trattati.

L’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha pubblicato il secondo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini COVID-19, riguardante i dati registrati nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza (RNF) fino al 26 febbraio 2021, segnalando reazioni avverse, anche gravi, su 30.015 segnalazioni ricevute. Le segnalazioni gravi, per le quali è in corso la valutazione del nesso causale con le vaccinazioni, corrispondono al 6,1% del totale, con un tasso di 44 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino e dalla dose somministrata;

In tutta Italia, nonostante i solleciti e gli atti presentati in tal senso, non è mai attivato un sistema efficace e puntuale di vaccinovigilanza attiva.

Durante tutto il periodo di distribuzione e somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 veniva meno un’adeguata e trasparente informazione a livello locale da parte dei Sindaci (ritenuti primi responsabili della condizione di salute della popolazione dei propri territori) circa:

  • la somministrazione di terapie geniche sperimentali sulla popolazione
  • le opportune valutazioni di vaccino-vigilanza attiva riguardo reazioni avverse
  • le condizioni anamnestiche pre inoculo
  • la sicurezza sulla pratica di somministrazione svolta da personale opportunamente formato che ha la precisa responsabilità di informare in modo completo il cittadino che decide LIBERAMENTE e CONSAPEVOLMENTE di vaccinarsi, in merito a tutti i benefici e tutti i rischi di una terapia sperimentale fortemente invasiva
  • la vigilanza sulle condizioni post inoculo nelle successive 12-24-48 ore.

Il diritto all’informazione, è un diritto proprio di ciascun cittadino che seppur non espressamente menzionato dalla Carta costituzionale repubblicana, è strettamente legato alla libertà di manifestazione del pensiero prevista dall’art. 21 della Costituzione italiana e che viene tutelato e garantito anche da un’ampia giurisprudenza, basti pensare alla sentenza della Corte Costituzionale, del 7 dicembre 1994 n° 420, secondo cui è necessario garantire il massimo di pluralismo esterno al fine di soddisfare, attraverso una pluralità di voci concorrenti, il diritto del cittadino all’informazione”.

Tale diritto prevede la possibilità, per ciascun cittadino, ad essere informato su qualsiasi tematica, compresa, in via generale, la sanità pubblica ed in particolare riguardo la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, nonché le conseguenti reazioni avverse e tutte le eventuali valutazioni effettuate finora.

Il summenzionato diritto all’informazione in ambito sanitario deve essere garantito dal sindaco in qualità di organo monocratico a capo del governo di un comune, informalmente denominato primo cittadino.

Il sindaco inoltre, in qualità di autorità sanitaria locale è garante della condizione di salute della popolazione del proprio territorio, secondo quanto stabilito dal DLg 299/99 (decreto Bindi) cui si affida ai sindaci poteri di programmazione, controllo e  giudizio sull’operato delle ASL. I compiti del sindaco sono quindi comunque ampi, in particolare egli deve conoscere lo stato di salute della popolazione, deve prendere provvedimenti se esistono pericoli incombenti e deve informare la popolazione dei rischi rilevanti cui è sottoposta.

Tali poteri devono essere esercitati nel rispetto del principio di prevenzione che comporta che si deve intervenire prima che siano causati i danni, al fine, nella misura in cui ciò sia possibile, di eliminare o, almeno, di ridurre fortemente il rischio che gli stessi si verifichino e del principio di precauzione secondo cui bisogna adottare misure di tutela anche quando non sia assolutamente certo che un determinato fenomeno sia nocivo, ma, al contempo, sussista un dubbio scientificamente attendibile che possa esserlo.

Questa è la condizione che si è verificata con la somministrazione dei vaccini covid-19, senza garanzie di completa sicurezza del vaccino stesso (considerate le reazioni avverse), di reale efficacia (risulta che chi è vaccinato può essere comunque contagiato) e di informazione (non fornite all’atto della vaccinazione stessa dal personale vaccinatore) per poter effettuare una scelta pienamente responsabile e consapevole.

Secondo l’art. 54 co. 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), i Sindaci hanno un forte potere di intervento in casi di emergenza. In particolare, in caso di emergenze sanitarie e di salute, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti al fine di tutelare la salute dei cittadini, sino a quando non vengano meno le situazioni di criticità tramite successivi interventi delle altre autorità preposte in via ordinaria. Ciò è riconosciuto anche dall’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, sempre secondo cui il sindaco può emanare ordinanze urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica.

PREMESSO QUESTO, SI DIFFIDA IL PROPRIO SINDACO per le conseguenze che dovessero manifestarsi nella popolazione residente nel territorio comunale a causa della mancata verifica delle implicazioni e impatti negativi in tema di somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 e nel contempo.

In particolare si diffida il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, in osservanza dell’art. 32 Costituzione e del principio di precauzione e prevenzione:

  • comunicare quali documenti sono stati presi in considerazione per escludere gli impatti sanitari provenienti dalla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 in particolare sulle categorie di persone più vulnerabili;
  • comunicare le misure adottate per impedire o limitare i danni alla salute della popolazione, con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili, conseguenti la vaccinazione contro il  Covid-19;
  • comunicare quali rassicurazioni sulla mancanza di impatti negativi  e ripercussioni sulla salute alle competenti istituzioni pubbliche e sanitarie locali quali ad esempio le ASL, sono state richieste ed ottenute ed in che forma;
  • comunicare quali approfondimenti il Sindaco ha condotto, nel rispetto della sua autonomia amministrativa, riguardo ai farmaci proposti dal piano vaccinale del Governo, nel merito di quanto esposto in premessa.

In mancanza di riscontro, si procederà nelle forme di Legge attivando ogni iniziativa giudiziaria ritenuta opportuna.

 

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