Il testo del D.M 5/2021, all’articolo 3 (Esami di idoneità nel primo ciclo di istruzione. Modalità di svolgimento) prevede:
“I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l’esame di idoneità al dirigente dell’istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell’anno. L’istituzione scolastica accerta l’acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo…”
Il testo, invece, della nota ministeriale MIUR 30.11.21, al punto 4.2 – “Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria”, prevede
“Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente ad una scuola primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 28 gennaio 2022 e alla stessa è allegato il progetto didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno, in coerenza con l’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5 riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica, prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione è effettuato mediante l’istruzione parentale. Comunica altresì ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, annualmente, se intendono continuare ad avvalersi dell’istruzione parentale, devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine delle iscrizioni on line, presentando contestualmente il progetto didattico- educativo che si intende seguire nell’anno di riferimento. (…)”
Le due disposizioni regolano due aspetti diversi, ancorché entrambi attinenti alla istruzione parentale.
Il decreto ministeriale infatti, fissa la scadenza annuale entro cui l’alunno deve essere iscritto all’esame e chiede che si alleghi il programma seguito.
La nota invece fissa la scadenza per la comunicazione all’istituto di competenza dell’intenzione di avvalersi dell’istruzione parentale con allegato il progetto didattico-educativo che si intende attuare (e non già quello attuato ai fini dell’idoneità ad essere ammessi all’esame).
Due scadenze diverse per due momenti diversi del percorso di istruzione parentale.
Questa sarà la contestazione che verrà sollevata alle istanze di differimento del termine. Ciò non toglie che il tentativo vada fatto.
Sarà meglio andare avanti le istanze di differimento dal 28/1 al 30/4 ma bisogna essere molto cauti a non rispettare il termine del 28 gennaio perché potrebbe essere sarebbe usato quale motivo per la non accettazione della domanda di istruzione parentale per mancato rispetto della scadenza.